STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PORTO ARTE"

Art. 1 E’ costituita un’associazione senza fini di lucro secondo quanto previsto dal decreto legislativo 460/1997 denominata “Porto Arte”.

Art. 2 La durata dell’associazione è a tempo indeterminato; essa potrà cessare soltanto per deliberazione dell’assemblea straordinaria che decidesse il suo  scioglimento ovvero per la riduzione del numero degli associati al di sotto del numero minimo legale ovvero per le altre cause previste dalla legge.

Art. 3 L’associazione ha sede in Trieste – Via Lazzaretto Vecchio n° 4.

Art. 4 Lo scopo dell’associazione è quello di curare la progettazione e lo sviluppo della valorizzazione del porto vecchio di Trieste, o di qualsiasi altra località nazionale od internazionale giudicata adatta valorizzando le caratteristiche storiche ed artistiche degli edifici e delle strutture che ne fanno parte. Farsi carico dell’elaborazione di progetti che promuovano lo svolgimento nelle strutture di cui si prevede e si progetta la ristrutturazione, di attività culturali, formative e divulgative, nel campo delle arti figurative e visive in senso ampio, con particolare riferimento alla creazione di un polo museale ed espositivo destinato ad accogliere ed ospitare eventi culturali di ampio respiro internazionale, favorendo altresì lo sviluppo della funzione promozionale della città di Trieste nel campo della cultura; di creare un centro formativo per giovani artisti nei detti settori delle arti visive ed arti applicate; di promuovere la creazione di  scuole di mestieri ed arti nei settori di specifico intervento, con particolare riferimento alle tendenze di sviluppo attualmente in essere.
L’associazione potrà quindi compiere tutte le attività connesse con lo svolgimento delle predette o che ad esse siano strumentali, nel rispetto del carattere di accessorietà delle medesime, di tal che non ne possa risultare modificato di fatto lo scopo associativo. Potrà in particolare l’associazione presentare alle pubbliche autorità progetti, per consentire l’ottenimento dello scopo statutario; effettuare attività promozionale e di immagine del progetto Porto dell’Arte; concordare sponsorizzazioni per eventi culturali e stipulare le relative convenzioni.
Potrà, più in generale, svolgere,nel rispetto della conservazione dell’oggetto sociale, tutte le attività connesse che si rendessero necessarie al perfezionamento del progetto e alla sua gestione secondo quanto delineato al paragrafo primo del presente articolo, dandosi espressamente atto che l’elencazione che precede ha carattere puramente indicativo ed esemplificativo.

Art. 5 Gli associati possono essere tanto persone fisiche quanto enti o persone giuridiche; ove siano enti o persone giuridiche, esse esercitano i diritti associativi e partecipano alla vita dell’associazione per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti. A tal fine, si conviene che farà stato nei confronti dell’associazione solo quanto risulti dai pubblici registri o dalle iscrizioni camerali, di modo che non potranno essere opposte alla stessa eventuali modificazioni non debitamente registrate o iscritte.

Art. 6  Il numero degli associati è illimitato; esso non potrà comunque scendere al di sotto di sei. Degli associati e dei loro dati, domicilio compreso, verrà tenuto apposito libro, conservato agli atti dell’associazione nel rispetto delle norme sulla privacy.  Chiunque intenda entrare a fare parte dell’associazione dovrà farne richiesta scritta indirizzata al consiglio direttivo il quale si esprimerà nel corso della prima riunione successiva; eventuali dinieghi dovranno essere motivati e comunicati per iscritto all’aspirante che, ove lo ritenesse, potrà presentare entro 30 giorni reclamo all’assemblea; sul reclamo, decideranno gli associati con voto palese ed a maggioranza semplice

Art. 7 Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura di 50 € che diventano 25 € per i minori di 28 anni; la quota non è trasferibile né rimborsabile e potrà essere modificata dal consiglio direttivo. Essi, più in generale, si obbligano a rispettare le norme tutte del presente statuto, comprese eventuali loro successive modificazioni, nonché del regolamento interno che venisse eventualmente promulgato, previa rituale approvazione da parte dell’assemblea.

Art. 8 Ogni associato è tenuto al versamento della quota associativa nella misura che verrà determinata dall’assemblea di anno in anno; il mancato versamento della quota nel termine di giorni trenta da quello della sua determinazione, potrà comportare l’esclusione dell’associato moroso, senza che ciò importi esonero dal pagamento. Ne saranno esonerati solo gli associati che abbiano tempestivamente esercitato il recesso dall’associazione, vale a dire che abbiano presentato la relativa dichiarazione non oltre il giorno dell’assemblea ordinaria o nel corso della stessa. La quota non sarà in alcun caso rimborsabile o trasferibile

Art.9 Esistono tre categorie di soci: SOCIO FONDATORE, SOCIO ORDINARIO, SOCIO ONORARIO, per chi abbia acquisito particolari meriti o si sia distinto per l’ottenimento degli scopi statutari

Art. 10 Il patrimonio dell’associazione è costituito dall’insieme dei versamenti degli associati nonché da eventuali contributi, erogazioni, lasciti, elargizioni, donazioni, finanziamenti comunque pervenuti e dagli introiti derivanti da iniziative di carattere culturale o comunque rientranti tra gli scopi dell’associazione, come l’effettuazione di corsi d’istruzione per artisti  o la creazione di scuole di mestieri e d’arte.

Art. 11 Secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per le (Onlus), sono escluse ripartizioni sia dirette che indirette di utili ; non solo ma, espressamente, le disposizioni inderogabili di cui al decreto legislativo 460/1997 devono intendersi qui per integralmente ritrascritte e costituiscono in ogni caso un limite operativo tanto per l’associazione quanto per i suoi dirigenti e/o collaboratori esterni.

Art. 12 La qualifica di associato si perde:

a)     Per decesso della persona fisica ovvero per scioglimento dell’ente o della persona giuridica;
b)    Per recesso da esercitarsi con preavviso di mesi sei;
c)     Per espulsione, deliberata per gravi motivi o morosità dal consiglio direttivo.
Art. 13 Sono organi dell’associazione:
a)     L’assemblea degli associati;
b)    Il consiglio direttivo formato da due a cinque componenti da nominarsi nel corso della prima assemblea;
c)     Il collegio dei revisori dei conti, se previsto dal regolamento interno.

Art. 14 L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è costituita dalla totalità dei soci; essa può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15 L’assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Presidente, su conforme deliberazione del consiglio direttivo, mediante comunicazione scritta inviata ai singoli associati e contenente l’ordine del giorno, entro il primo semestre di ogni anno solare. Agli effetti della convocazione, fa stato il domicilio degli associati risultante dal libro degli associati; si conviene altresì che la comunicazione della convocazione potrà essere ritualmente fatta anche a mezzo di telefax o di e-mail.

Art. 16  L‘assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, secondo le stesse modalità di cui all’articolo precedente, su motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del consiglio direttivo ovvero di tanti associati che rappresentino almeno il quarto degli aventi diritto al voto in assemblea.

Art. 17 Ogni associato ha diritto a un voto; ciascun associato potrà farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta; non sono ammesse più di tre deleghe per ogni associato.

Art. 18 L’assemblea delibera con voto palese ed a maggioranza semplice del 50% più uno dei presenti; tuttavia, per deliberare lo scioglimento anticipato dell’associazione ovvero modificazioni del presente statuto o dell’eventuale regolamento interno occorre una maggioranza favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 19 L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza del consiglio direttivo e di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Ove in prima convocazione non dovesse essere raggiunto detto quorum, nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora della seconda convocazione; l’assemblea in seconda convocazione si intenderà  validamente costituita con la presenza di almeno due consiglieri qualunque sia il numero degli associati presenti.

Art. 20 L’assemblea elegge tra i presenti il suo presidente e il segretario che lo assisterà. I lavori saranno diretti dal così nominato presidente e di essi il segretario redigerà apposito verbale che, sottoscritto dal presidente dell’assemblea, verrà riportato su apposito libro e conservato agli atti dell’associazione.

Art. 21 L’assemblea è l’organo deliberante dell’associazione cui compete di prendere le decisioni d’ordine generale e di indirizzo dell’attività dell’ente; essa nomina il consiglio direttivo e provvedere all’approvazione del rendiconto annuale che quest’ultimo dovrà presentare entro il primo semestre di ogni anno solare in occasione dell’assemblea ordinaria degli associati.

Art. 22 Il consiglio direttivo è l’organo cui compete la gestione dell’associazione ed è composto da un numero variabile di membri, deciso di volta in volta dall’assemblea, da un minimo di due a un massimo di undici. I componenti potranno essere rieletti al termine del loro mandato, la cui durata è fissata in anni quattro. Il primo consiglio, nominato nell’atto costitutivo, eccezionalmente resterà in carica per sei anni. Compete all’assemblea nominare il presidente del consiglio.

Art. 23 Il consiglio, nella sue riunioni su convocazione del nominato presidente, elegge tra i suoi membri eventuali componenti cui demandare specifiche   attribuzioni, fissandone limiti e responsabilità

Art. 24 Ove venisse a mancare per qualsivoglia ragione uno dei consiglieri, esso verrà sostituito sino alla prossima assemblea ordinaria dai consiglieri rimasti mediante cooptazione; competerà a tale organo provvedere alla sostituzione definitiva nominando un nuovo componente il cui mandato, peraltro, scadrà assieme a quello del consiglio di cui è stato chiamato a fare parte.

Art. 25 Il consiglio si riunisce ogni due mesi entro la prima settimana su convocazione anche telefonica del presidente e sarà validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; sono esplicitamente ammesse riunioni in video conferenza. Le deliberazioni ordinarie saranno approvate a maggioranza semplice dei presenti con voto palese; per deliberare la proposta di indire assemblee straordinarie in merito a cambiamenti dello scopo associativo, scioglimento anticipato dell’ente, modificazioni del presente statuto o dell’eventuale regolamento interno, è richiesta l’unanimità dei consensi, espressa sempre con voto palese.

Art. 26 Al consiglio direttivo spetta il compimento degli atti di gestione dell’associazione sia con rilevanza meramente interna sia con rilevanza esterna; dovrà inoltre occuparsi della regolare tenuta della contabilità e della redazione del rendiconto annuale di gestione adottando tutti gli accorgimenti previsti dalle vigenti norme fiscali, in particolare dalle agevolazioni previste per le (Onlus). Dovrà, più in generale, occuparsi di quanto necessario per il perseguimento dello scopo associativo, nel rispetto delle finalità proprie delle (Onlus).

Art. 27 Potrà il consiglio nominare uno o più collaboratori esterni, fissando la durata dell’incarico, le mansioni cui saranno preposti e il compenso che loro spetterà per l’opera svolta. Resta tuttavia inteso che il consiglio sarà tenuto a verificare che l’operato di detti collaboratori corrisponda ai contenuti dell’incarico.

Art. 28 Il presidente del consiglio direttivo è anche il presidente dell’associazione e ne è il legale rappresentante sia sostanziale che processuale di fronte ai terzi; allo stesso competono pertanto tutti i poteri di rappresentanza dell’associazione senza che a possano opporsi carenze o limitazioni di sorta ai medesimi. Potrà il medesimo, per il compimento di singoli atti, delegare il vice presidente o un terzo estraneo con delega scritta che dovrà essere riportata agli atti dell’ente e in cui dovranno essere fissate al delegato le direttive operative.

Art. 29  In caso di scioglimento dell’associazione, il suo patrimonio residuo, pagati tutti i creditori, verrà devoluto in favore di associazioni culturali aventi finalità analoghe a quelle della Porto dell’Arte, nel rispetto delle procedure di legge.

Art. 30 Per quanto qui espressamente non previsto, torna applicabile la disciplina di cui agli artt. 36 ss. del codice civile.
 

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